Certificati di malattia, Inps: in ospedale e Ps il paziente lo deve pretendere

da http://www.doctor33.it/

lug 4 2015 POLITICA E SANITÀ

di Mauro Miserandino

Che cos’hanno in comune un medico milanese che alle 21 aspetta nello studio (chiuso) il paziente dimesso dal pronto soccorso, il funzionario sanmarinese che accetta solo il certificato del medico di famiglia se si ammala un lavoratore italiano nella Repubblica, il paziente di Pordenone che esce dall’ospedale dopo una lunga malattia e scopre in busta paga che l’indennità non è stata erogata? Un ospedale che non certifica la malattia. A DoctorNews l’Inps ribadisce che il certificato nelle strutture va rilasciato sempre, anche cartaceo e su carta bianca, e il paziente deve pretenderlo. Quanto alla tesi degli ospedalieri di non avere ancora il software adeguato per la spedizione telematica dei certificati, il Coordinamento generale medico legale dell’Istituto li smentisce: sia le certificazioni durante la degenza sia le visite in Pronto soccorso sono regolate in modo che i dati dei pazienti arrivino sempre all’Istituto di previdenza. «In teoria, per gli ospedali non necessiterebbe nessun software aggiuntivo perché basterebbe collegarsi a SISTEMA-TS, molto difficilmente non funzionante», sottolinea il Coordinamento Inps. Che però conferma la differenza fra la “lenta” attività di reparto e l’attività di Pronto soccorso, caratterizzata da urgenza/ emergenza di risposta al bisogno di salute, per la quale un sotware gestionale ad hoc fa obiettivamente comodo. «In caso di degenza l’obbligo certificativo è diviso in due momenti:

• il primo, non deve essere adempiuto dal medico non trattandosi di certificato ma di “Comunicazione di inizio ricovero” privo di dati sensibili; il lavoratore deve farsi rilasciare l’identificativo di questa comunicazione (PUCIR)

• il secondo momento, questo sì a cura del medico, è al momento della dimissione – che notoriamente non ha alcun carattere di pressante immediatezza – o del trasferimento in altra struttura. In merito, il riferimento sono le specifiche del Ministero dell’Economia per la trasmissione all’Inps dei certificati di malattia, delle comunicazioni di inizio ricovero e dei certificati in sede di dimissione pubblicate il 17/09/2013, Ver. 3.2 (pag. 20 di 51)».

«L’attività del Pronto soccorso, invece, richiederebbe una modulazione organizzativa per contemperare le esigenze cliniche con quelle certificative: ecco perché ci si potrebbe giovare di un software che estraesse gli items utili dai certificati obbligatoriamente già redatti dagli operatori di PS e, precompilando il tutto, riduca a un solo gesto d’invio il compito del medico». I medici ospedalieri affermano poi di non poter certificare sul cartaceo perché il modello OPM non è più nella loro disponibilità. Tuttavia, non è più necessario certificare la malattia su modulario specifico. «Per il cartaceo, basta un foglio intestato della Struttura compilato per diagnosi e prognosi e data di redazione, timbrato e firmato dal medico, e integrato degli altri dati obbligatori a cura dello stesso paziente prima della consegna/spedizione entro due giorni a Inps e a datore di lavoro (in tal ultimo caso, oscurato della diagnosi). Costituisce quindi un’omissione quella di non rilasciare nessun certificato, né telematico né cartaceo; il rilascio del certificato è un obbligo sancito da numerose univoche leggi e dallo stesso codice deontologico, anche perché produttivo di effetti gravi per il paziente – economico e sul rapporto di lavoro» – Inps sottolinea infine che, per le degenze, «è dovere del redattore fornire (e del lavoratore chiedere) il Protocollo Unico della Comunicazione di Inizio Ricovero-PUCIR identificativo del certificato telematico. In caso sussista un impedimento all’invio telematico, il lavoratore deve farsi rilasciare certificato cartaceo ed adempiere alle regole comunemente vigenti nella malattia comune. Tali comportamenti sono chiaramente specificati nelle Circolari emanate dall’Istituto e dal Dipartimento di Funzione Pubblica». E quando si scopre che la busta paga è stata decurtata? Sarà lo stesso Istituto (su richiesta del lavoratore) a valutare volta per volta la “qualità” della malattia/l’urgenza per stabilire se e in che misura potesse essere giustificato un ritardo nell’invio della certificazione, «in tale analisi venendo in rilievo esclusivamente cause di forza maggiore legate allo stato di salute».

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4 luglio 2015 at 13:12 Lascia un commento

Certificati di malattia alla dimissione

GuidaFisco.it »Pubblica Amministrazione »Certificato INPS ricovero ospedaliero day hospital e pronto soccorso

Certificato INPS ricovero ospedaliero day hospital e pronto soccorso

30 Gennaio 2015 16:23

Il certificato INPS in caso di ricovero ospedaliero, day hospital e pronto soccorso del dipendente pubblico o privato assente dal posto di lavoro per legge deve essere trasmesso per via telematica all’INPS direttamente dalla struttura sanitaria ospedaliera. Con la circolare n.113/2013 INPS, l’Istituto ha reso nota l’attivazione di un nuovo sistema telematico che consente alle strutture ospedaliere di inviare per via telematica  all’INPS i certificati medici di ricovero e dimissioni del lavoratore dipendente pubblico e privato.

 

Certificato INPS 2015 ricovero ospedaliero day hospital e pronto soccorso:

Cosa e come deve fare il dipendente pubblico e privato che viene ricoverato presso una struttura ospedaliera, o effettua un day hospital o si reca al pronto soccorso? Il dipendente pubblico e privato che viene ricoverato presso l’ospedale ha quindi bisogno di un certificato medico da inviare all’INPS per giustificare l’assenza dal posto di lavoro e ottenere l’indennità di malattia per ricovero. Tale certificato, a partire da marzo 2014 deve essere trasmesso all’INPS per via telematica direttamente dalla struttura ospedaliera. Il decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012, ha infatti stabilito come termine ultimo per le Regioni per adeguare le strutture ospedaliere all’invio telematico dei certificati di ricovero all’INPS, la data di marzo 2014. A partire da tale termine, gli ospedali e le case di cura convenzionate con il SSN, devono essere in grado di poter trasmettere online all’INPS:

1) Certificati di malattia invio telematico, rettifica, annullamento e ricerca n° protocollo.

2) Comunicazioni di inizio ricovero.

3) Certificati di malattia dimissioni.

Comunicazione inizio ricovero in ospedale:

Il nuovo sistema di comunicazione dell’INPS consente alle strutture ospedaliere di trasmettere per via telematica all’Istituto, il certificato INPS attestante la data di inizio del ricovero del lavoratore dipendente pubblico e privato. In sede di accettazione del ricovero del paziente, l’amministrazione dell’ospedale provvede ad inviare all’INPS la comunicazione di inizio ricovero, identificata con il codice PUCIR, Protocollo Univoco della Comunicazione di inizio ricovero. Su richiesta del paziente-lavoratore, l’ospedale può rilasciare la copia cartacea della suddetta comunicazione. Attenzione: nel caso in cui la Comunicazione di Inizio Ricovero non venga però inviata nei tempi richiesti, non sarà possibile l’emissione telematica del certificato di malattia in sede di dimissione, che dovrà quindi essere rilasciato in modalità cartacea.

Dimissioni dall’ospedale:

Certificato medico INPS 2015 dimissioni dall’ospedale: è il nuovo servizio di comunicazione che da marzo 2014 consente all’azienda sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o del trasferimento dello stesso presso un altro ospedale.

Tale servizio, consente inoltre al medico dell’ospedale di poter riprendere la comunicazione di inizio ricovero mediante la ricerca del codice PUCIR e del codice fiscale del lavoratore, e aggiornare il certificato cona la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.

L’accettazione del certificato di dimissione da parte dell’Inps, prevede la restituzione di un numero di protocollo univoco del certificato stesso chiamato PUC che dimostra che la trasmissione per via telematica del certificato all’INPS è andata a buon fine. Un’altra funzione del nuovo sistema software gestionale della Struttura sanitaria, consente anche di poter stampare le comunicazioni di ricovero e dimissioni, in modo tale da essere rilasciate in copia al lavoratore. Queste comunicazioni cartacee insieme ai certificati di malattia senza ricovero rilasciati dall’ospedale, servono al lavoratore per prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso.

Certificato malattia rilasciato da medico ospedale e libero professionista:

Il nuovo sistema INPS di comunicazione tra strutture ospedaliere, strutture mediche del SSN e liberi professionisti, consente anche di rilasciare e trasmettere online i Certificati di malattia senza ricovero all’INPS. Tale sistema, è stato infatti implementato con nuovi campi che consentono al medico dell’ospedale o al medico libero professionista di:

1) dichiarare il proprio ruolo al momento del rilascio del certificato medico al dipendente pubblico o privato, quidi se in qualità di Medico Servizio Sanitario Nazionale o di Libero professionista.

2) di indicare l’evento traumatico e di specificare meglio la diagnosi anche nel caso di una eventuale responsabilità di terzi.
3) di segnalare l’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta. Perché tale specifica, esclude il dipendente pubblico dall’obbligo di rispettare gli orari della visita fiscale.
4) di indicare dove è stata eseguita la visita quindi se ambulatoriale, domiciliare o al pronto soccorso.
5) possibilità del lavoratore di dichiarare che il rilascio del certificato è stato effettuato con interruzione dell’attività lavorativa o al termine della giornata lavorativa.

 

Certificati malattia, ricovero e dimissioni cartacei: quando?

I certificati di malattia, ricovero e dimissioni possono essere ancora accettati cartacei? Si, in alcune condizioni il lavoratore può ricevere il certificato di malattia, ricovero e dimissioni su carta. Ad esempio, il lavoratore può essere rilasciato un certificato di malattia in forma cartacea quando la struttura ospedaliera o il medico convenzionato SSN, non ha possibilità di accedere temporaneamente al sistema telematico INPS. In questo caso cosa deve fare il lavoratore? Deve presentare la documentazione alla propria amministrazione o datore di lavoro, secondo le modalità tradizionali, spedizione tramite raccomandata, pec o fax o consegna a mano del certificato medico cartaceo. L’amministrazione o il datore di lavoro, a loro volta segnalano via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea al posto del certificato medico telematico. La possibilità di rilasciare il certificato di ricovero, dimissioni o del pronto soccorso in forma cartacea è quindi ancora possibile, si ricorda pertanto che il lavoratore assente per malattia, è tenuto a consegnare la suddetta documentazione all’amministrazione o al datore di lavoro nelle modalità tradizionali sopra elencate.

Certificati di malattia cartacei rilasciati da medici privati: a tale riguardo occorre fare subito una premessa, ossia che nel settore pubblico impiego assenza per malattia superiore ai 10 giorni, e comunque sempre dopo il secondo evento di malattia nel corso dello stesso anno solare, l’assenza per malattia deve essere certificata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Fatta questa premessa, possiamo comunque affermare che vi sia la possibilità che il dipendente possa essere rilasciato un certificato di malattia cartaceo da parte di un medico privato in quanto la possibilità di accesso al sistema INPS per la trasmissione del certificato medico INPS online, è ancora in fase di ultimazione,

Per quali categorie di lavoratori non è obbligatorio il certificato di malattia telematico? La trasmissione telematica delle certificazioni di malattia non è obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori. Nello specifico i lavoratori che sono esclusi dall’obbligo del certificato medico telematico, e quindi non soggetti alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, sono: magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie disciplinate dai propri ordinamenti. Per le suddette categorie di lavoratori, sono rimaste invariate le modalità di rilascio e invio dei certificati medici attestati la malattia, il ricovero, la degenza e le dimissioni anche presso strutture sanitarie ospedaliere, day hospital e pronto soccorso.

http://www.guidafisco.it/certificato-inps-ricovero-ospedaliero-day-hospital-pronto-soccorso-1137#ixzz3Rp4pMurR

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da http://www.fimmgnotizie.org/web/html/client.aspx?did=176&nid=9614

Teruzzi (O.M. Monza) risponde a Corti (Fimmg Lombardia): è obbligo di legge per tutti i medici
martedì 27 gennaio 2015 12.38 – Notizie
Caro Dr. Corti
viviamo in un sistema complesso e i medici e gli operatori sanitari tutti, amministrativi compresi, devono fare i conti con tale complessità e nessuno può sottrarsi ad essa. Ciascun attore coinvolto nel sistema sanitario é dotato di strumenti, che pur non perfetti ma sempre perfettibili, sono finalizzati al funzionamento del sistema stesso. Ritengo sia dovere di ciascun singolo operatore coinvolto usare, e nel modo migliore, gli strumenti disponibili per il funzionamento “buono” ovvero migliore possibile del nostro apprezzabile sistema sanitario e di welfare.
Il tema della certificazione telematica di malattia mostra appunto uno degli aspetti disfunzionali pur in presenza degli strumenti minimi necessari per una puntuale e ormai tecnicamente accessibile operatività avendo già superato quella fase di rodaggio e messa a punto che qualsiasi nuova funzionalità sconta.
Allora, se dal punto di vista tecnico i problemi sono superati, occorre individuare il punto di debolezza della certificazione telematica. Tale punto “molle” é rappresentato da quella parte di medici, inquadrati nelle strutture ospedaliere, sia pubbliche sia private, che non fanno, quasi sempre in buona fede, le certificazioni di malattia in fase di dimissione,
Mi piace qui ricordare che la certificazione di malattia è un obbligo di legge a cui é chiamato qualsiasi medico iscritto all’albo, sia esso convenzionato, dipendente o libero professionista, ovvero non esiste una esclusività.
L’omissione, come ribadito più volte nelle varie lettere di richiamo e non da ultimo dalla mia, comporta in primo luogo un danno per il cittadino che si vede sottratto il diritto di avere la certificazione dal sanitario direttamente responsabile di tale atto medico. Comporta un aggravio per altri medici che responsabilmente suppliscono all’omissione, comunque sopportando un carico di responsabilità e di possibili conseguenze negative. Rende meno efficace quell’obbiettivo di semplificazione che la legge sulla certificazione telematica ha voluto introdurre burocratizzando ulteriormente la procedura. Espone i medici a conseguenze sul piano disciplinare, sia dal punto di vista deontologico sia dal punto di vista dei contratti di lavoro. Può comportare e ha comportato in alcuni casi danno economico per il cittadino che non si é visto riconoscere alcune indennità e quindi esponendo di conseguenza i medici a possibili rivalse per danno. Inoltre, la non corretta certificazione ha purtroppo condizionato errori da parte dei medici di assistenza primaria con conseguenze sul piano civilistico e penale come tu hai ben sottolineato e come capitato a nostri sanitari.
Come accennato sopra sono convinto che la stragrande maggioranza dei medici ospedalieri cada in queste mancanze in assoluta buona fede perché non correttamente informato da parte delle direzioni sanitarie e amministrative. Va dato atto, al Direttore Generale Sanità della Lombardia e all’assessore Mantovani dello sforzo, in diverse occasioni messo in atto nei confronti delle direzioni ospedaliere, affinché il personale sanitario e amministrativo degli ospedali fosse capillarmente informato circa le procedure corrette. Se le direttive vengono emanate ma non comunicate o soprattutto se comunicate non verificato il loro recepimento nel destinatario, ecco che tutto diventa vano. Ritengo che qui giaccia il problema principale: la mancata o scorretta comunicazione.
È preciso dovere di un ordine dei medici tutelare i diritti del cittadino e preservare i medici da errori in particolare in questa contingenza che spesso vede la classe medica sottoposta a considerevoli accuse di malpractice, spesso artate.
Tutti i medici del mio ordine ora conoscono la normativa perché da noi puntualmente informati, spero che alle mie lettere le direzioni sanitarie vogliano dare riscontro anche se ormai é passato quasi un mese dall’invio e ancore tutto tace.
Caro segretario, grazie della tua segnalazione che mi consente questa doverosa risposta e che contribuisce alla risoluzione di un problema, che nella vera complessità del sistema é in definitiva abbastanza semplice e alla portata.

Carlo Maria Teruzzi, presidente Ordine dei Medici di Monza Brianza

14 febbraio 2015 at 19:49 Lascia un commento

PRESCRIZIONI DA PARTE DI MEDICI SPECIALISTI

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PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE E RICOVERI

Da Doctor33 15-1-2015: Dimissioni senza ricetta, medico ospedaliero perseguibile per legge e dall’Ordine

Doctor33 prescrizioni

documenti:

 Documento ASL 3 Catania settembre 2007

Policlinico Catania dispos. ricettario SSR

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PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE E FLUSSI TELEMATICI

Per le prescrizioni specialistiche ancora troppo spesso i colleghi specialisti strutturati prescrivono su ricettario bianco apponendo in calce il loro numero di iscrizione all’albo e non utilizzano il ricettario SSR in loro dotazione.

E’ opportuno quindi ricordare che le richieste di prestazioni da parte di un Medico Specialista Convenzionato Interno o Strutturato, Ospedaliero e/o Universitario, non possono essere inviate e caricate al Medico di Medicina Generale in quanto devono essere a carico di chi le richiede: Art. 15-decies del DL 502/92 e successive modifiche “Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del Medico Curante, deve formulare direttamente le relative richieste su modulario idoneo a consentire al cittadino la diretta esecuzione della prestazione o indagine richiesta, nel rispetto del disposto, e tale da consentire di individuare il medico prescrittore con immediatezza e la sua area di appartenenza.”.

Solo in caso di visite specialistiche intramoenia, libero professionali o di specialisti convenzionati esterni (sprovvisti per legge di ricettario SSR), si indica “l’originatore della spesa”, barrando la “S” di suggerito e aggiungendo il codice di iscrizione all’albo del medico specialista.

La nuova normativa sulla ricetta elettronica, prevede l’invio telematico quotidiano delle prescrizioni alla ”SOGEI” (società di Information and Communication Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze), che considera come attività libero-professionale tutto ciò che nei vari ambulatori pubblici – Territoriali, Ospedalieri ed Universitari – non è direttamente prescritto su ricettario regionale.

Pertanto, trascrivendo quanto lo specialista richiede in corso di una visita in ambulatorio convenzionato interno alla struttura pubblica si creano non pochi problemi sia allo Specialista che alla Struttura, risultando loro in carico una attività intramoenia non dichiarata fiscalmente.

D’altronde queste procedure burocratiche in realtà sono nate, non solo per individuare l’originatore di spesa, ma soprattutto al fine di evitare disagi all’utente e permettergli di prenotare direttamente gli esami richiesti senza un ulteriore ed inutile passaggio dal Medico di Medicina Generale.

31 gennaio 2015 at 07:18 1 commento

Le possibilità omeopatiche per la fibromialgia

da Omeopatia33 http://www.omeopatia33.it/ 23 Ottobre 2014

http://www.omeopatia33.it/comm/news.asp?a=le-possibilit-agrave-omeopatiche-per-la-fibromialgia-scienza&n=52844

SCIENZA
                                                                        Le possibilità omeopatiche per la fibromialgia

di Maria Concetta Giuliano e Francesco Cosentino

La fibromialgia è trattata con diverse tipologie di farmaci, tutti spesso accompagnati da reazioni avverse ed effetti collaterali; per tali ragioni i pazienti si rivolgono sempre più di frequente alla medicina complementare. Una recente revisione della letteratura, una meta-analisi e vari trial randomizzati controllati riportano risultati positivi anche per l’omeopatia. Lo scopo di uno studio pubblicato su Complementary and Alternative Therapies dal gruppo di Katja Boehm è quello di verificare lo stato corrente della letteratura sull’utilizzo dell’omeopatia nel trattamento della fibromialga analizzando i case report e i trial clinici della letteratura. A tale scopo sono stati consultati i database elettronici, così come Google Scholar per case study e case report. Tutti gli articoli sono stati classificati in riferimento all’anno di pubblicazione, scopo della ricerca, trattamento omeopatico, dati demografici, numero dei pazienti e risultati ottenuti. La meta-analisi sugli effetti dei rimedi omeopatici è condotta secondo le linee guida su trial randomizzati e non; i report di casi clinici sono stati esclusi dalla meta-analisi poiché non era possibile valutare la deviazione standard. Soltanto 10 case report e 8 su 164 studi controllati sono stati considerati idonei all’estrazione dei dati inerenti i risultati di omeopatia e fibromialgia. Tra i case report il Rhus toxicodendron si è dimostrato il rimedio più efficace, anche se altri rimedi come la Calcarea carbonica, la Loxosceles reclusa e il Papaver somniferum, sembrano essere efficaci nel diminuire i sintomi della fibromialgia; tuttavia i risultati non sembrano validati da misure qualitative appropriate. La meta-analisi degli studi randomizzati controllati (RCT) hanno rilevato effetti positivi superiori ai rimedi omeopatici rispetto al placebo sui tender point, intensità del dolore e stanchezza. I risultati degli RCT così come quella dei case report hanno evidenziato quindi possibili effetti benefici dell’omeopatia sulla Sindrome Fibromialgica, anche se tali risultati debbono essere considerati come preliminari.

Compl Ther Med, 2014, 22, (4), 731

Per leggere l’abstract >>> cliccare qui

 

23 ottobre 2014 at 14:11 Lascia un commento

di Patrizia Iaccarino e Luigi Sparano “Sulla certificazione di malattia – Deontologia e norme: come si deve comportare un medico”

Dal Bollettino OMCeO NEWS Napoli – Maggio 2014 (ODM giugno14_Odm Giugno 14 30/05/14 13:30 Pagina 26 )

Sulla certificazione di malattia –

Deontologia e norme: come si deve comportare un medico

di Patrizia Iaccarino e Luigi Sparano
FIMMG Napoli

Il tema della certificazione di malattia, con la progressiva introduzione di nuovi adempimenti normativi, esige una particolare attenzione da parte tutti i medici iscritti all’ Ordine Professionale. La certificazione di malattia è un atto professionale del medico che, nell’esercizio della sua attività professionale, constata personalmente la presenza di sintomi oggettivi e/o rilevati che determinano l’incapacità temporanea di un cittadino allo svolgimento della proprie normali attività, compresa quella lavorativa. In tale circostanza l’atto stesso assume contestualmente rilevanza sia sul piano clinico sia su quello giuridico….

Scarica l’articolo da qui: Iaccarino certificati Bollettino FNOMCeO Napoli Maggio 2014

 

23 giugno 2014 at 06:10 Lascia un commento

Ipovitaminosi D

RIASSUNTO
La Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) ha deciso di elaborare linee guida relative alla definizione dell’ipovitaminosi D e alle strategie di prevenzione e trattamento, riassunte nei seguenti punti:
• Il fabbisogno di vitamina D varia da 1.500 UI/die (adulti sani) a 2.300 UI/die (anziani, con basso apporto di calcio con la dieta). L’alimentazione in Italia fornisce in media circa 300 UI/die, per cui quando l’esposizione solare è virtualmente assente debbono essere garantiti supplementi per 1.200-2.000 UI/die.
• Il dosaggio della 25-idrossi-vitamina D [25(OH)D] sierica rappresenta il metodo più accurato per stimare lo stato di replezione vitaminica D, sebbene le tecniche di dosaggio non siano tuttora adeguatamente standardizzate.
• Sono state identificate soglie per una condizione di “carenza” [25(OH)D <20 ng/ml] e di “insufficienza” [25(OH)D tra 20 e 30 ng/ml] dello stato vitaminico D.
• L’insufficienza di vitamina D interessa circa il 50% dei giovani nei mesi invernali. La condizione carenziale aumenta con l’avanzare dell’età sino ad interessare la quasi totalità della popolazione anziana italiana che non assume supplementi di vitamina D.
• In presenza di deficit severo vanno somministrate dosi cumulative di vitamina D variabili tra 300.000 ed 1.000.000 di UI, nell’arco di 1-4 settimane.
• Una volta corretto il deficit vitaminico, la dose giornaliera di prevenzione – mantenimento varia in funzione dell’età e dell’esposizione solare, con un range compreso tra 800 e 2.000 UI/die o equivalenti settimanali.
Un controllo dei livelli di 25(OH)D è raccomandato ogni due anni circa per trattamenti con dosi quotidiane superiori a 1.000 UI.
• La dose massima giornaliera oltre cui si ritiene elevato il rischio di intossicazione è stata identificata in 4.000 UI.
• I supplementi di vitamina D devono essere usati con cautela e monitorando periodicamente i livelli di 25(OH) D nei pazienti con malattie granulomatose o iperparatiroidismo primitivo.
• In corso di gravidanza i supplementi di vitamina D possono essere somministrati come nelle donne non gravide, evitando comunque l’uso dei boli (dosi >25.000 UI).

Linee Guida Ipovitaminosi D 2011

Linee Guida Internazionali 2011 Vit. D

20 aprile 2014 at 11:35 Lascia un commento

Certificati di malattia da parte dei Medici di strutture pubbliche e convenzionate

Problema purtroppo ancora irrisolto, nonostante le normative già abbastanza chiare, sul rilascio dei certificati di malattia da parte dei medici delle Strutture Pubbliche e di quelle Convenzionate al momento della dimissione o dopo visita specialistica, con consegnuenti gravi disagi per il cittadino.

E’ bene ricordare quindi che il Medico Specialista di Struttura Pubblica o Convenzionata con il SSR non può rifiutare di rilasciare il certificato di malattia (sia esso in formato cartaceo o telematico) per il paziente al momento della dimissione, per non creare con il suo rifiuto diversi problemi, primo fra tutti il disagio per il paziente appena dimesso, il quale – anziché tornare a casa – deve recarsi dal Medico di Famiglia e far la fila in sala d’attesa al fine di essere visitato nuovamente solo per ottenere il rilascio di una certificazione che – per obbligo sia di legge che deontologico – deve essere rilasciata dalle strutture sia pubbliche che convenzionate al momento della dimissione o dal medico che ha effettuato la consulenza Specialistica e ne ha ritenuto necessario il riposo lavorativo, oltre al danno economico che talora ne può derivare da questa omissione.

A tal proposito infatti si ricorda che:

  1. che la certificazione di malattia non può essere demandata al Medico di Medicina Generale, nel caso specifico impropriamente definito Medico Curante, in quanto sec.  la circ. n. 134383/1981 nota 20 – circ. n. 99/1996), per Medico Curante deve intendersi:  sia il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica, che il medico specialista il medico di accettazione ospedaliero, il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate con le regioni, il medico universitario, il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza, il medico di continuità assistenziale, cioe’ tutte le figure che assumono in cura il paziente sia anche per motivi di urgenza o di specialità clinica; pertanto nel caso di dimissioni da struttura convenzionata la certificazione deve essere rilasciata dal medico della struttura che ha visitato il paziente o ha erogato la prestazione sanitaria ed ha in cura il paziente per la sua specialità. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5975
  2. che il lavoratore nel caso in cui il certificato di dimissione non contenga alcuna indicazione sulla prognosi (convalescenza, riposo ecc.),rivolgendosi per la certificazione al proprio MMG, perderà la corresponsione dell’indennità di amministrazione, regime economico più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute a ricovero ospedaliero” e l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero. L’indennita’ di amministrazione che viene riconosciuta solo nei casi di convalescenza post-ricovero certificati dalla struttura che lo dimette (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 modif. dall’art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio  2001) http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/ministeri/contratti/853-ccnl-integrativo-al-ccnl-del-16-5-1995#ALLEGATO%20A
  3. che il Codice deontologico stabilisce per il medico una serie di precisi obblighi concernenti la certificazione: – Obbligo del rilascio del certificato su richiesta del paziente e direttamente al paziente medesimo: Il medico non può rifiutare la consegna diretta al paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni. … Il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. … Il certificato contiene, inoltre, un giudizio clinico che si forma sulla base dei dati rilevati e indicati e che si compone di diagnosi e prognosi.
  4. che il foglio di dimissione contenente, oltre a diagnosi e prognosi, altre informazioni sensibili sulle cure praticate, i farmaci somministrati e prescritti ed i suggerimenti per i successivi controlli, a norma del Codice privacy vigente ed in base ai principi di “pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate” non può essere inviato all’INPS nè, tanto meno, al datore di lavoro.  http://www.ordinemedicilatina.it/node/23696
  5. Infine, che e’ ancora possibile che al dipendente venga rilasciata tale certificazione in forma cartacea al posto della trasmissione telematica del certificato di malattia, anche su foglio bianco intestato, purche’ contenga tutti i dati del paziente, la residenza, eventuale domicilio temporaneo ed i giorni di prognosi, in duplice copia (una con diagnosi e l’altra senza diagnosi per il datore di lavoro). I datori di lavoro devono accettare il certificato anche in cartaceo ed eventualmente sarà poi loro cura segnalare all’INPS la struttura ed il Medico certificante non ancora attrezzati per l’invio telematico. http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/certificati-di-malattia-online/quesiti-frequenti-faq.aspx
  6. La stessa AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) Regione Sicilia, con la circolare 139/11 del 24-2-2011 ( aiop ), ribadisce che – in attesa dell’adozione di misure ad hoc per l’invio telematico – il certificato di malattia per il paziente dimesso o visitato presso le strutture convenzionate, venga ancora rilasciato in cartaceo e che trattasi di documento differente dal foglio di dimissione. 

Scarica il modulo del certificato da compilare in cartaceo:certificato di malattia cartaceo se sprovvisti di credenziali per il telematico o collegamento al sito

23 gennaio 2014 at 08:21 3 commenti

Seminari SIOMI (Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata) 25-26 Ottobre, Catania

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25 Ottobre ore 17.30

Aula ex P.O. S.Marta Via Bambino 32, Catania

OMEOPATIA E ONCOLOGIA
La risposta omeopatica per comunicazione della diagnosi, intervento chirurgico, effetti collaterali
di radioterapia e chemioterapia, sindrome di affaticamento, depressione e disturbi del sonno
Presentazione della Scuola Nazionale di Omeopatia Clinica SIOMI

Relatore: Dott. Gino Santini

Segretario Nazionale e membro del Comitato Scientifico SIOMI – Direttore Scientifico dell’ISMO, Istituto Studi di Medicina Omeopatica

INTERVERRANNO:

Dott. Domenico Grimaldi – Vice Presidente Ordine dei Medici di Catania e Segretario FIMMG di Catania

Prof. Giuseppe Puglisi – Presidente Ordine dei Farmacisti di Catania

Dott. Giuseppe Mazzola – Segretario FIMP Catania

Dott.ssa Maria Concetta Giuliano cons. Naz. SIOMI – Presidente ISDE Catania

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi per i posti in aula, scrivendo a: segreteria@siomi.it 

locandina PorteAperte_SIOMI 2013_locandina_CT

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26 Ottobre ore 9.00 – 16.00

Aula ex P.O. S. Bambino, Catania

CLINICAL STUDY
Il modello omeopatico costituzionale nella pratica clinica quotidiana

Relatore: Dott. Gino Santini

Segretario Nazionale e membro del Comitato Scientifico SIOMI – Direttore Scientifico dell’ISMO, Istituto Studi di Medicina Omeopatica

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi per i posti in aula, scrivendo a: segreteria@siomi.it

locandina CLINICAL STUDY 26 ottobre 2013

23 ottobre 2013 at 15:27 Lascia un commento

La SIBO: novità diagnostico-terapeutiche

http://www.progettoasco.it/riviste/rivista_simg/2013/01_2013/7.pdf

Rivista Società Italiana di Medicina Generale – febbraio 2013

“… La sovracrescita batterica intestinale ha fatto registrare negli ultimi anni un notevole incremento di incidenza, in buona parte dovuta alla aumentata, e spesso non appropriata, diffusione della terapia con IPP. Nei decenni passati le cause predisponenti alla SIBO erano soprattutto di tipo chirurgico e anatomico (resezione gastrica, anse cieche, diverticoli digiunali), oggi, invece, sono di tipo prevalentemente iatrogeno, legati al vasto uso di inibitori della pompa protonica, che di fatto, operano una vagotomia farmacologica su larga scala. Poiché la sintomatologia iniziale può essere sfumata e i disturbi più severi si manifestano dopo 1-5 anni di trattamento con IPP, quando il medico e il paziente si sono per così dire assuefatti a esso, tanto da trascurarli quasi nell’anamnesi farmacologica, occorre che il medico faccia uno sforzo razionale di associazione diagnostica. Dal punto di vista terapeutico, un trattamento efficace e sicuro appare essere oggi la rifaximina polimorfo alfa. Il dosaggio e la durata del trattamento devono però essere adeguati, pena l’insuccesso o la facile recidiva: il dosaggio di 1.200 mg/ die per 2 settimane appare quello coronato da maggior successo. Dal punto di vista preventivo, la valutazione dell’appropriatezza della terapia con IPP rappresenta la misura più importante, con la sospensione temporanea o l’adeguamento posologico e con alternative terapeutiche (farmaci ad azione locale) quando necessario. È attualmente in corso la valutazione dell’azione preventiva dei probiotici nei confronti della SIBO IPP-indotta. Nell’attesa dei risultati di tale studio, il paziente deve essere trattato con rifaximina polimorfo alfa, previo l’esecuzione del breath test al glucosio o al lattulosio. Quando il sospetto clinico fondato è molto alto e l’urgenza lo richiede, alcuni studiosi consigliano un approccio terapeutico diretto, ex iuvantibus, purché fatto con dosi e durata idonee.”

 

11 giugno 2013 at 08:47 Lascia un commento

Ambiente, epigenetica e processi adattativi – Nuove sfide per la Medicina Integrata

VI Convegno Triennale SIOMI

Firenze, 1-3 marzo 2013
“Auditorium al Duomo” – Via Cerretani, 54/R

programma: http://www.siomi.it/apps/vedipdf.php?id=1224

I dati del WHO mostrano che la speranza media di vita nel mondo occidentale è aumentata in modo rilevante ma la frazione di vita che
viene vissuta priva di malattie croniche è più breve rispetto al passato: le malattie croniche affliggono 25 milioni di persone in Italia. Esse assorbono il 75% della spesa sanitaria pubblica e impegnano a una concreta rivalutazione del Chronic Care Model attraverso l’inserimento delle medicine complementari tra gli strumenti di partecipazione alla gestione della malattia, miglioramento della qualità della vita e risparmio di spesa sanitaria.
L’ambiente è una causa primaria di patologia ed è responsabile della perdita di anni di buona salute. A questo tema è dedicata la giornata centrale del Convegno nazionale SIOMI che farà il punto sui fattori ambientali predisponenti e favorenti le malattie croniche attraverso meccanismi di tipo epigenetico ma anche sulla possibilità di promuovere l’utilizzo, in tale ambito, delle medicine complementari secondo il nuovo modello emergente della Medicina Integrata. A conclusione dell’evento è prevista l’esposizione di casi clinici specifici illustrati da alcuni tra i massimi esperti nazionali delle Scuole di omeopatia, omotossicologia e antroposofia.

Il Convegno è preceduto da un seminario interuniversitario che vuole mettere a confronto opinioni diverse, ma non pregiudiziali, riguardo al tema sempre più dibattuto del meccanismo d’azione dei medicinali omeopatici ultradiluiti.

20 febbraio 2013 at 09:30 Lascia un commento

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