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Certificati INPS per malattia e degenza in ospedale e PS
novità sulle visite fiscali 2018
Scuola Nazionale di Omeopatia Clinica e Medicina Integrata – Programma 2018
Anche quest’anno a Catania i Corsi di Omeopatia e Medicina Integrata della Scuola Nazionale SIOMI: Corso base (I anno) e Corso Avanzato (II e III anno), 50 ECM per anno. I corsi si terranno presso l’AIES di Via Bambino 32 (III piano – URP ASPCT). Destinatari del Corso: laureati in Medicina, Odontoiatria, Farmacia, CTF e studenti dell’ultimo anno delle rispettive facoltà.Sono ammessi al Corso Base anche i laureati in Biologia e Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
La Scuola di Omeopatia Clinica della SIOMI (Provider ECM n° 3290), è presente in Italia con 7 sedi didattiche ed è finalizzata all’insegnamento della medicina omeopatica in un percorso diagnostico e terapeutico di Medicina Integrata. Per ogni anno didattico sono conferiti 50 Crediti formativi ECM. La Scuola utilizza un metodo didattico che permette di acquisire conoscenze di immediata applicazione nella pratica clinica quotidiana ed è espressione della cultura indipendente della SIOMI integrare l’omeopatia nella medicina contemporanea secondo i concetti promossi dalla Società fin dal 1999. Completando l’intero Corso (3 anni RESIDENZIALE + FAD), si acquisiscono le competenze per la gestione del malato cronico e si raggiunge il monte ore utile per l’iscrizione al Registro dei medici esperti in omeopatia previsto presso gli Ordini degli Medici, secondo l’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
E’ possibile usufruire della riduzione della quota di iscrizione prevista entro il 31 ottobre in quanto da oggi estesa fino al 30 novembre 2017. Per i giovani medici neolaureati la quota di iscrizione è pari a 500 euro + IVA. Tutte le informazioni utili sul sito http://www.siomi.it/
Programmi, moduli di iscrizione e contatti: scuola_SIOMI_2018_brochure
Prescrizioni esami di laboratorio e indagini strumentali – DL Appropriatezza e successiva circolare applicativa
In sintesi il decreto e’ gia’ attuativo, dalla circolare Lorenzin si evince che quanto descritto nelle note di seguito può essere non applicabile nei pazienti con esenzione per patologia o invalidità, per quanto riguarda le indagini contemplate nella esenzione e quelle pertinenti la causa dell’invalidità.
Per tutte le altre situazioni valgono i consigli descritti nelle
SINTESI PER LE NOTE DL APPROPRIATEZZA
il Decreto Ministeriale che dal 20 gennaio 2016 introduce 203 Note per l’appropriatezza prescrittiva precisa i criteri a cui saranno sottoposti altrettanti accertamenti diagnostici: • «condizioni di erogabilità»: si riferiscono alle specifiche circostanze in assenza delle quali la prestazione specialistica risulta inappropriata e non può essere erogata nell’ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale; • «indicazioni di appropriatezza prescrittiva»: riguardano le specifiche circostanze in assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell’ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di inappropriatezza.
1. La maggioranza degli ESAMI DI LABORATORIO compresi nell’elenco ministeriale è sottoposto a condizioni di erogabilità e solo per una ventina si prevedono criteri di appropriatezza prescrittiva meno vincolanti per il medico:
a. colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi possono essere prescritti
I. come screening su tutti i soggetti di età > 40 anni
II. nei soggetti con malattia cardiovascolare o fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci. In assenza di valori elevati, modifiche dello stile di vita o interventi terapeutici, l’esame è da ripetere a distanza di 5 anni.;
b. una quarantina di accertamenti di prescrizione comune è soggetto a condizioni di erogabilità, più o meno stringenti: fosfatasi alcalina, clearance della creatinina, calcio, albumina, GPT e GOT, LDH, lipasi, magnesio, fosfato, mioglobina, anticorpi anti-tiroide, markers epate B e delta, CEA, CA 19.9, Ca 125, Ca 15.3, enolasi, cromo, test del sudore, emogruppo ABO e fenotipo Rh, ricerca campylobacter, chlamydie, salmonelle, shigelle etc..;
c. per una quindicina di esami di laboratorio il decreto si limita ad indicare criteri di appropriatezza prescrittiva, abbastanza laschi, o a sottolineare il carattere obsoleto del test: alfa amilasi, fosfatasi acida, potassio, sodio, PT, PTT, urea, ferro, miceti anticorpi, desossicortisolo, trombossano beta2, viscosità ematica, beta tromboglobulina, glicoproteina ricca in istidina, inibitore attivatore plasminigeno;
d. due accertamenti diagnostici (fosfatasi alcalina e e fosfatasi alcalina ossea) sono soggetti sia a condizioni di erogabilità che a indicazioni di appropriatezza prescrittiva;
e. in molti casi le condizioni di erogabilità, a cui è subordinata la prescrizione, appaiono scontate: il medico in genere prescrive il dosaggio di lipasi o amilasi solo in presenza di sintomi suggestivi per pancreatite, mioglobina o CPK in caso di mialgie o in corso di terapia con statine, l’uricemia nella patologia renale, gottosa o nel monitoraggio delle terapie iperuricemizzanti, il test del sudore nel sospetto di fibrosi cistica etc;
f. oltre un centinaio di prescrizioni riguarda situazioni cliniche di esclusiva pertinenza specialistica, in particolare prestazioni odontoiatriche e radioterapiche, test allergologici (IgE specifiche) e di tipizzazione HLA, tomoscintigrafie, esami di genetica medica e molecolare, oncoematologia, citogenetica e immunogenetica; g. infine restano esclusi da ogni limitazione prescrittiva: emocromo, glicemia ed emoglobina glicata, creatinina, VES, Pcr, Bilirubina, GammaGT, ferritina e transferrina, funzionalità tiroidea, surrenalica e riproduttiva, immunoglobuline, test reumatici compresi gli auto-anticorpi, SOF, esami urine e colturali, test sierologici per rosolia, CMV, lue, HIV, toxoplasmosi etc..
2. Per quanto riguarda la DIAGNOSTICA PER IMMAGINI l’elenco ministeriale comprende sia le TAC che le RMN dell’apparato osto-articolare (TAC della colonna e degli arti superiori e inferiori con e senza contrasto) mentre per la densitometria ossea si rimanda alle indicazioni del DM relativo. La TAC del rachide senza contrasto è soggetta solo a due indicazioni di appropriatezza prescrittiva: patologia traumatica acuta o complicanze post-chirurgiche.
a. Per entrambe le tecniche alcune note fanno riferimento a sospetta patologia traumatica od oncologica, quest’ultima normata sulla base di un puntiglioso elenco di criteri clinici (note n. 32, 34, 36, 38 e 40)
b. anamnesi positiva per tumori;
c. perdita di peso;
d. assenza di miglioramento con la terapia dopo 4-6 settimane;
e. età sopra 50 e sotto 18 anni;
f. dolore ingravescente, continuo anche a riposo e con persistenza notturna.
3. Particolarmente invasive sono le NORME BUROCRATICO-AMMINISTRATIVE che regoleranno dal 20 gennaio in avanti la prescrizione sul ricettario del SSN degli accertamenti soggetti a Nota, da parte dei medici vale a dire:
a. per le condizioni di erogabilità, la lettera identificativa (A, B, C etc..) da riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta;
b. per le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, la lettera identificativa (A, B, C et..) da riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta.
4. Per l’erogabilità delle PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA sono previsti due criteri generali, ovvero: a. «vulnerabilità sanitaria»: presenza di condizioni cliniche che possono essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante; b. «vulnerabilità sociale»: condizione di svantaggio sociale ed economico correlata di norma al basso reddito, a condizioni di marginalità o esclusione sociale.Per i requisiti determinanti la vulnerabilità sociale si attendono le disposizioni regionali in merito, resta valido comunque l’esonero dall’applicabilità in caso di esenzione per patologia o invalidita’ se ad essi correlati.
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Condivido con colleghi e pazienti il seguente articolo:
Aggiungo che il DL 9/12/2015 ( decreto appropriatezza ) e’ operativo dal 21 Gennaio, i gestionali dei Medici di Medicina Generale non sono ancora attrezzati per le note da apporre ad ogni prestazioni e questo comporta il rischio di incorrere in prescrizioni incongrue di cui si dovrà rispondere economicamente all’ASL, come già avvenuto per alcune prescrizioni farmaceutiche .
Il consiglio per salvaguardare i pazienti, specie quelli più critici, è di:
1 – prescrivere al momento soltanto le indagini che si ritengono necessarie ed improcrastinabili per il problema del paziente che si sta visitando (in studio o a domicilio) seguendo le indicazioni di massima sintetizzate qui: Note per l’appropriatezza prescrittiva
2 – rinviare di qualche settimana le eventuali prescrizioni di follow up per pazienti cronici e in caso dubbio utilizzare il modulo appropriatezza (modulo appropriatezza) da far consegnare dal paziente al distretto di appartenenza per averne l’autorizzazione alla prescrizione.
3 – non trascrivere assolutamente prescrizioni di colleghi specialisti che hanno titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici (2016-Medici Specialisti abilitati alla prescrizione in modalità dematerializzata Reg. Sicilia) ed indicare nel corpo della richiesta di visita specialistica la seguente dicitura: “In base alle normative vigenti, se necessari ulteriori indagini e appuntamenti lo specialista li prescriverà direttamente su proprio ricettario SSR“.
esporre in sala d’attesa l’avviso sulle nuove disposizioni nazionali che spiega bene agli utenti la situazione critica in cui ci stiamo trovando : decreto appropriatezza avviso.
Certificati di malattia alla dimissione
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Certificato INPS ricovero ospedaliero day hospital e pronto soccorso
30 Gennaio 2015 16:23
Il certificato INPS in caso di ricovero ospedaliero, day hospital e pronto soccorso del dipendente pubblico o privato assente dal posto di lavoro per legge deve essere trasmesso per via telematica all’INPS direttamente dalla struttura sanitaria ospedaliera. Con la circolare n.113/2013 INPS, l’Istituto ha reso nota l’attivazione di un nuovo sistema telematico che consente alle strutture ospedaliere di inviare per via telematica all’INPS i certificati medici di ricovero e dimissioni del lavoratore dipendente pubblico e privato.
Certificato INPS 2015 ricovero ospedaliero day hospital e pronto soccorso:
Cosa e come deve fare il dipendente pubblico e privato che viene ricoverato presso una struttura ospedaliera, o effettua un day hospital o si reca al pronto soccorso? Il dipendente pubblico e privato che viene ricoverato presso l’ospedale ha quindi bisogno di un certificato medico da inviare all’INPS per giustificare l’assenza dal posto di lavoro e ottenere l’indennità di malattia per ricovero. Tale certificato, a partire da marzo 2014 deve essere trasmesso all’INPS per via telematica direttamente dalla struttura ospedaliera. Il decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012, ha infatti stabilito come termine ultimo per le Regioni per adeguare le strutture ospedaliere all’invio telematico dei certificati di ricovero all’INPS, la data di marzo 2014. A partire da tale termine, gli ospedali e le case di cura convenzionate con il SSN, devono essere in grado di poter trasmettere online all’INPS:
1) Certificati di malattia invio telematico, rettifica, annullamento e ricerca n° protocollo.
2) Comunicazioni di inizio ricovero.
3) Certificati di malattia dimissioni.
Comunicazione inizio ricovero in ospedale:
Il nuovo sistema di comunicazione dell’INPS consente alle strutture ospedaliere di trasmettere per via telematica all’Istituto, il certificato INPS attestante la data di inizio del ricovero del lavoratore dipendente pubblico e privato. In sede di accettazione del ricovero del paziente, l’amministrazione dell’ospedale provvede ad inviare all’INPS la comunicazione di inizio ricovero, identificata con il codice PUCIR, Protocollo Univoco della Comunicazione di inizio ricovero. Su richiesta del paziente-lavoratore, l’ospedale può rilasciare la copia cartacea della suddetta comunicazione. Attenzione: nel caso in cui la Comunicazione di Inizio Ricovero non venga però inviata nei tempi richiesti, non sarà possibile l’emissione telematica del certificato di malattia in sede di dimissione, che dovrà quindi essere rilasciato in modalità cartacea.
Dimissioni dall’ospedale:
Certificato medico INPS 2015 dimissioni dall’ospedale: è il nuovo servizio di comunicazione che da marzo 2014 consente all’azienda sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o del trasferimento dello stesso presso un altro ospedale.
Tale servizio, consente inoltre al medico dell’ospedale di poter riprendere la comunicazione di inizio ricovero mediante la ricerca del codice PUCIR e del codice fiscale del lavoratore, e aggiornare il certificato cona la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.
L’accettazione del certificato di dimissione da parte dell’Inps, prevede la restituzione di un numero di protocollo univoco del certificato stesso chiamato PUC che dimostra che la trasmissione per via telematica del certificato all’INPS è andata a buon fine. Un’altra funzione del nuovo sistema software gestionale della Struttura sanitaria, consente anche di poter stampare le comunicazioni di ricovero e dimissioni, in modo tale da essere rilasciate in copia al lavoratore. Queste comunicazioni cartacee insieme ai certificati di malattia senza ricovero rilasciati dall’ospedale, servono al lavoratore per prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso.
Certificato malattia rilasciato da medico ospedale e libero professionista:
Il nuovo sistema INPS di comunicazione tra strutture ospedaliere, strutture mediche del SSN e liberi professionisti, consente anche di rilasciare e trasmettere online i Certificati di malattia senza ricovero all’INPS. Tale sistema, è stato infatti implementato con nuovi campi che consentono al medico dell’ospedale o al medico libero professionista di:
1) dichiarare il proprio ruolo al momento del rilascio del certificato medico al dipendente pubblico o privato, quidi se in qualità di Medico Servizio Sanitario Nazionale o di Libero professionista.
2) di indicare l’evento traumatico e di specificare meglio la diagnosi anche nel caso di una eventuale responsabilità di terzi.
3) di segnalare l’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta. Perché tale specifica, esclude il dipendente pubblico dall’obbligo di rispettare gli orari della visita fiscale.
4) di indicare dove è stata eseguita la visita quindi se ambulatoriale, domiciliare o al pronto soccorso.
5) possibilità del lavoratore di dichiarare che il rilascio del certificato è stato effettuato con interruzione dell’attività lavorativa o al termine della giornata lavorativa.
Certificati malattia, ricovero e dimissioni cartacei: quando?
I certificati di malattia, ricovero e dimissioni possono essere ancora accettati cartacei? Si, in alcune condizioni il lavoratore può ricevere il certificato di malattia, ricovero e dimissioni su carta. Ad esempio, il lavoratore può essere rilasciato un certificato di malattia in forma cartacea quando la struttura ospedaliera o il medico convenzionato SSN, non ha possibilità di accedere temporaneamente al sistema telematico INPS. In questo caso cosa deve fare il lavoratore? Deve presentare la documentazione alla propria amministrazione o datore di lavoro, secondo le modalità tradizionali, spedizione tramite raccomandata, pec o fax o consegna a mano del certificato medico cartaceo. L’amministrazione o il datore di lavoro, a loro volta segnalano via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea al posto del certificato medico telematico. La possibilità di rilasciare il certificato di ricovero, dimissioni o del pronto soccorso in forma cartacea è quindi ancora possibile, si ricorda pertanto che il lavoratore assente per malattia, è tenuto a consegnare la suddetta documentazione all’amministrazione o al datore di lavoro nelle modalità tradizionali sopra elencate.
Certificati di malattia cartacei rilasciati da medici privati: a tale riguardo occorre fare subito una premessa, ossia che nel settore pubblico impiego assenza per malattia superiore ai 10 giorni, e comunque sempre dopo il secondo evento di malattia nel corso dello stesso anno solare, l’assenza per malattia deve essere certificata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Fatta questa premessa, possiamo comunque affermare che vi sia la possibilità che il dipendente possa essere rilasciato un certificato di malattia cartaceo da parte di un medico privato in quanto la possibilità di accesso al sistema INPS per la trasmissione del certificato medico INPS online, è ancora in fase di ultimazione,
Per quali categorie di lavoratori non è obbligatorio il certificato di malattia telematico? La trasmissione telematica delle certificazioni di malattia non è obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori. Nello specifico i lavoratori che sono esclusi dall’obbligo del certificato medico telematico, e quindi non soggetti alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, sono: magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie disciplinate dai propri ordinamenti. Per le suddette categorie di lavoratori, sono rimaste invariate le modalità di rilascio e invio dei certificati medici attestati la malattia, il ricovero, la degenza e le dimissioni anche presso strutture sanitarie ospedaliere, day hospital e pronto soccorso.
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da http://www.fimmgnotizie.org/web/html/client.aspx?did=176&nid=9614
Teruzzi (O.M. Monza) risponde a Corti (Fimmg Lombardia): è obbligo di legge per tutti i medici
martedì 27 gennaio 2015 12.38 – Notizie
Caro Dr. Corti
viviamo in un sistema complesso e i medici e gli operatori sanitari tutti, amministrativi compresi, devono fare i conti con tale complessità e nessuno può sottrarsi ad essa. Ciascun attore coinvolto nel sistema sanitario é dotato di strumenti, che pur non perfetti ma sempre perfettibili, sono finalizzati al funzionamento del sistema stesso. Ritengo sia dovere di ciascun singolo operatore coinvolto usare, e nel modo migliore, gli strumenti disponibili per il funzionamento “buono” ovvero migliore possibile del nostro apprezzabile sistema sanitario e di welfare.
Il tema della certificazione telematica di malattia mostra appunto uno degli aspetti disfunzionali pur in presenza degli strumenti minimi necessari per una puntuale e ormai tecnicamente accessibile operatività avendo già superato quella fase di rodaggio e messa a punto che qualsiasi nuova funzionalità sconta.
Allora, se dal punto di vista tecnico i problemi sono superati, occorre individuare il punto di debolezza della certificazione telematica. Tale punto “molle” é rappresentato da quella parte di medici, inquadrati nelle strutture ospedaliere, sia pubbliche sia private, che non fanno, quasi sempre in buona fede, le certificazioni di malattia in fase di dimissione,
Mi piace qui ricordare che la certificazione di malattia è un obbligo di legge a cui é chiamato qualsiasi medico iscritto all’albo, sia esso convenzionato, dipendente o libero professionista, ovvero non esiste una esclusività.
L’omissione, come ribadito più volte nelle varie lettere di richiamo e non da ultimo dalla mia, comporta in primo luogo un danno per il cittadino che si vede sottratto il diritto di avere la certificazione dal sanitario direttamente responsabile di tale atto medico. Comporta un aggravio per altri medici che responsabilmente suppliscono all’omissione, comunque sopportando un carico di responsabilità e di possibili conseguenze negative. Rende meno efficace quell’obbiettivo di semplificazione che la legge sulla certificazione telematica ha voluto introdurre burocratizzando ulteriormente la procedura. Espone i medici a conseguenze sul piano disciplinare, sia dal punto di vista deontologico sia dal punto di vista dei contratti di lavoro. Può comportare e ha comportato in alcuni casi danno economico per il cittadino che non si é visto riconoscere alcune indennità e quindi esponendo di conseguenza i medici a possibili rivalse per danno. Inoltre, la non corretta certificazione ha purtroppo condizionato errori da parte dei medici di assistenza primaria con conseguenze sul piano civilistico e penale come tu hai ben sottolineato e come capitato a nostri sanitari.
Come accennato sopra sono convinto che la stragrande maggioranza dei medici ospedalieri cada in queste mancanze in assoluta buona fede perché non correttamente informato da parte delle direzioni sanitarie e amministrative. Va dato atto, al Direttore Generale Sanità della Lombardia e all’assessore Mantovani dello sforzo, in diverse occasioni messo in atto nei confronti delle direzioni ospedaliere, affinché il personale sanitario e amministrativo degli ospedali fosse capillarmente informato circa le procedure corrette. Se le direttive vengono emanate ma non comunicate o soprattutto se comunicate non verificato il loro recepimento nel destinatario, ecco che tutto diventa vano. Ritengo che qui giaccia il problema principale: la mancata o scorretta comunicazione.
È preciso dovere di un ordine dei medici tutelare i diritti del cittadino e preservare i medici da errori in particolare in questa contingenza che spesso vede la classe medica sottoposta a considerevoli accuse di malpractice, spesso artate.
Tutti i medici del mio ordine ora conoscono la normativa perché da noi puntualmente informati, spero che alle mie lettere le direzioni sanitarie vogliano dare riscontro anche se ormai é passato quasi un mese dall’invio e ancore tutto tace.
Caro segretario, grazie della tua segnalazione che mi consente questa doverosa risposta e che contribuisce alla risoluzione di un problema, che nella vera complessità del sistema é in definitiva abbastanza semplice e alla portata.
Carlo Maria Teruzzi, presidente Ordine dei Medici di Monza Brianza
PRESCRIZIONI DA PARTE DI MEDICI SPECIALISTI
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PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE E RICOVERI
Da Doctor33 15-1-2015: Dimissioni senza ricetta, medico ospedaliero perseguibile per legge e dall’Ordine
documenti:
Documento ASL 3 Catania settembre 2007
Policlinico Catania dispos. ricettario SSR
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PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE E FLUSSI TELEMATICI
Per le prescrizioni specialistiche ancora troppo spesso i colleghi specialisti strutturati prescrivono su ricettario bianco apponendo in calce il loro numero di iscrizione all’albo e non utilizzano il ricettario SSR in loro dotazione.
E’ opportuno quindi ricordare che le richieste di prestazioni da parte di un Medico Specialista Convenzionato Interno o Strutturato, Ospedaliero e/o Universitario, non possono essere inviate e caricate al Medico di Medicina Generale in quanto devono essere a carico di chi le richiede: Art. 15-decies del DL 502/92 e successive modifiche “Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del Medico Curante, deve formulare direttamente le relative richieste su modulario idoneo a consentire al cittadino la diretta esecuzione della prestazione o indagine richiesta, nel rispetto del disposto, e tale da consentire di individuare il medico prescrittore con immediatezza e la sua area di appartenenza.”.
Solo in caso di visite specialistiche intramoenia, libero professionali o di specialisti convenzionati esterni (sprovvisti per legge di ricettario SSR), si indica “l’originatore della spesa”, barrando la “S” di suggerito e aggiungendo il codice di iscrizione all’albo del medico specialista.
La nuova normativa sulla ricetta elettronica, prevede l’invio telematico quotidiano delle prescrizioni alla ”SOGEI” (società di Information and Communication Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze), che considera come attività libero-professionale tutto ciò che nei vari ambulatori pubblici – Territoriali, Ospedalieri ed Universitari – non è direttamente prescritto su ricettario regionale.
Pertanto, trascrivendo quanto lo specialista richiede in corso di una visita in ambulatorio convenzionato interno alla struttura pubblica si creano non pochi problemi sia allo Specialista che alla Struttura, risultando loro in carico una attività intramoenia non dichiarata fiscalmente.
D’altronde queste procedure burocratiche in realtà sono nate, non solo per individuare l’originatore di spesa, ma soprattutto al fine di evitare disagi all’utente e permettergli di prenotare direttamente gli esami richiesti senza un ulteriore ed inutile passaggio dal Medico di Medicina Generale.
Ipovitaminosi D
RIASSUNTO
La Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) ha deciso di elaborare linee guida relative alla definizione dell’ipovitaminosi D e alle strategie di prevenzione e trattamento, riassunte nei seguenti punti:
• Il fabbisogno di vitamina D varia da 1.500 UI/die (adulti sani) a 2.300 UI/die (anziani, con basso apporto di calcio con la dieta). L’alimentazione in Italia fornisce in media circa 300 UI/die, per cui quando l’esposizione solare è virtualmente assente debbono essere garantiti supplementi per 1.200-2.000 UI/die.
• Il dosaggio della 25-idrossi-vitamina D [25(OH)D] sierica rappresenta il metodo più accurato per stimare lo stato di replezione vitaminica D, sebbene le tecniche di dosaggio non siano tuttora adeguatamente standardizzate.
• Sono state identificate soglie per una condizione di “carenza” [25(OH)D <20 ng/ml] e di “insufficienza” [25(OH)D tra 20 e 30 ng/ml] dello stato vitaminico D.
• L’insufficienza di vitamina D interessa circa il 50% dei giovani nei mesi invernali. La condizione carenziale aumenta con l’avanzare dell’età sino ad interessare la quasi totalità della popolazione anziana italiana che non assume supplementi di vitamina D.
• In presenza di deficit severo vanno somministrate dosi cumulative di vitamina D variabili tra 300.000 ed 1.000.000 di UI, nell’arco di 1-4 settimane.
• Una volta corretto il deficit vitaminico, la dose giornaliera di prevenzione – mantenimento varia in funzione dell’età e dell’esposizione solare, con un range compreso tra 800 e 2.000 UI/die o equivalenti settimanali.
Un controllo dei livelli di 25(OH)D è raccomandato ogni due anni circa per trattamenti con dosi quotidiane superiori a 1.000 UI.
• La dose massima giornaliera oltre cui si ritiene elevato il rischio di intossicazione è stata identificata in 4.000 UI.
• I supplementi di vitamina D devono essere usati con cautela e monitorando periodicamente i livelli di 25(OH) D nei pazienti con malattie granulomatose o iperparatiroidismo primitivo.
• In corso di gravidanza i supplementi di vitamina D possono essere somministrati come nelle donne non gravide, evitando comunque l’uso dei boli (dosi >25.000 UI).
Linee Guida Ipovitaminosi D 2011
Certificati di malattia da parte dei Medici di strutture pubbliche e convenzionate
Problema purtroppo ancora irrisolto, nonostante le normative già abbastanza chiare, sul rilascio dei certificati di malattia da parte dei medici delle Strutture Pubbliche e di quelle Convenzionate al momento della dimissione o dopo visita specialistica, con consegnuenti gravi disagi per il cittadino.
E’ bene ricordare quindi che il Medico Specialista di Struttura Pubblica o Convenzionata con il SSR non può rifiutare di rilasciare il certificato di malattia (sia esso in formato cartaceo o telematico) per il paziente al momento della dimissione, per non creare con il suo rifiuto diversi problemi, primo fra tutti il disagio per il paziente appena dimesso, il quale – anziché tornare a casa – deve recarsi dal Medico di Famiglia e far la fila in sala d’attesa al fine di essere visitato nuovamente solo per ottenere il rilascio di una certificazione che – per obbligo sia di legge che deontologico – deve essere rilasciata dalle strutture sia pubbliche che convenzionate al momento della dimissione o dal medico che ha effettuato la consulenza Specialistica e ne ha ritenuto necessario il riposo lavorativo, oltre al danno economico che talora ne può derivare da questa omissione.
A tal proposito infatti si ricorda che:
- che la certificazione di malattia non può essere demandata al Medico di Medicina Generale, nel caso specifico impropriamente definito Medico Curante, in quanto sec. la circ. n. 134383/1981 nota 20 – circ. n. 99/1996), per Medico Curante deve intendersi: sia il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica, che il medico specialista il medico di accettazione ospedaliero, il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate con le regioni, il medico universitario, il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza, il medico di continuità assistenziale, cioe’ tutte le figure che assumono in cura il paziente sia anche per motivi di urgenza o di specialità clinica; pertanto nel caso di dimissioni da struttura convenzionata la certificazione deve essere rilasciata dal medico della struttura che ha visitato il paziente o ha erogato la prestazione sanitaria ed ha in cura il paziente per la sua specialità. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5975
- che il lavoratore nel caso in cui il certificato di dimissione non contenga alcuna indicazione sulla prognosi (convalescenza, riposo ecc.),rivolgendosi per la certificazione al proprio MMG, perderà la corresponsione dell’indennità di amministrazione, regime economico più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute a ricovero ospedaliero” e l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero. L’indennita’ di amministrazione che viene riconosciuta solo nei casi di convalescenza post-ricovero certificati dalla struttura che lo dimette (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 modif. dall’art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001) http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/ministeri/contratti/853-ccnl-integrativo-al-ccnl-del-16-5-1995#ALLEGATO%20A
- che il Codice deontologico stabilisce per il medico una serie di precisi obblighi concernenti la certificazione: – Obbligo del rilascio del certificato su richiesta del paziente e direttamente al paziente medesimo: Il medico non può rifiutare la consegna diretta al paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni. … Il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. … Il certificato contiene, inoltre, un giudizio clinico che si forma sulla base dei dati rilevati e indicati e che si compone di diagnosi e prognosi.
- che il foglio di dimissione contenente, oltre a diagnosi e prognosi, altre informazioni sensibili sulle cure praticate, i farmaci somministrati e prescritti ed i suggerimenti per i successivi controlli, a norma del Codice privacy vigente ed in base ai principi di “pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate” non può essere inviato all’INPS nè, tanto meno, al datore di lavoro. http://www.ordinemedicilatina.it/node/23696
- Infine, che e’ ancora possibile che al dipendente venga rilasciata tale certificazione in forma cartacea al posto della trasmissione telematica del certificato di malattia, anche su foglio bianco intestato, purche’ contenga tutti i dati del paziente, la residenza, eventuale domicilio temporaneo ed i giorni di prognosi, in duplice copia (una con diagnosi e l’altra senza diagnosi per il datore di lavoro). I datori di lavoro devono accettare il certificato anche in cartaceo ed eventualmente sarà poi loro cura segnalare all’INPS la struttura ed il Medico certificante non ancora attrezzati per l’invio telematico. http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/certificati-di-malattia-online/quesiti-frequenti-faq.aspx
- La stessa AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) Regione Sicilia, con la circolare 139/11 del 24-2-2011 ( aiop ), ribadisce che – in attesa dell’adozione di misure ad hoc per l’invio telematico – il certificato di malattia per il paziente dimesso o visitato presso le strutture convenzionate, venga ancora rilasciato in cartaceo e che trattasi di documento differente dal foglio di dimissione.
Scarica il modulo del certificato da compilare in cartaceo:certificato di malattia cartaceo se sprovvisti di credenziali per il telematico o collegamento al sito
Seminari SIOMI (Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata) 25-26 Ottobre, Catania
25 Ottobre ore 17.30
Aula ex P.O. S.Marta Via Bambino 32, Catania
OMEOPATIA E ONCOLOGIA
La risposta omeopatica per comunicazione della diagnosi, intervento chirurgico, effetti collaterali
di radioterapia e chemioterapia, sindrome di affaticamento, depressione e disturbi del sonno
Presentazione della Scuola Nazionale di Omeopatia Clinica SIOMI
Relatore: Dott. Gino Santini
Segretario Nazionale e membro del Comitato Scientifico SIOMI – Direttore Scientifico dell’ISMO, Istituto Studi di Medicina Omeopatica
INTERVERRANNO:
Dott. Domenico Grimaldi – Vice Presidente Ordine dei Medici di Catania e Segretario FIMMG di Catania
Prof. Giuseppe Puglisi – Presidente Ordine dei Farmacisti di Catania
Dott. Giuseppe Mazzola – Segretario FIMP Catania
Dott.ssa Maria Concetta Giuliano cons. Naz. SIOMI – Presidente ISDE Catania
La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi per i posti in aula, scrivendo a: segreteria@siomi.it
locandina PorteAperte_SIOMI 2013_locandina_CT
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26 Ottobre ore 9.00 – 16.00
Aula ex P.O. S. Bambino, Catania
CLINICAL STUDY
Il modello omeopatico costituzionale nella pratica clinica quotidiana
Relatore: Dott. Gino Santini
Segretario Nazionale e membro del Comitato Scientifico SIOMI – Direttore Scientifico dell’ISMO, Istituto Studi di Medicina Omeopatica
La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi per i posti in aula, scrivendo a: segreteria@siomi.it
locandina CLINICAL STUDY 26 ottobre 2013
Reazioni avverse agli alimenti – Reflusso esofageo e Sindrome da colon irritabile
ECIM 2012 – 5th European Congress for Integrative Medicine – “The Future of Comprehensive Patient Care” – 21-22 September 2012 – Palazzo dei Congressi, Florence
CLINICAL AUDIT ON FOOD ADVERSE REACTIONS AND ELIMINATION DIET. A RETROSPECTIVE STUDY
Francesco Cosentino, PhD Gastroenterology and Hepatology Department Milton Keynes General Hospital NHS –Milton Keynes – UK Francesco.Cosentino@mkhospital.nhs.uk
Maria Concetta Giuliano, PhD General Practice Gravina di Catania, NHS Italy mcstudio@hotmail.it
Download presentazione: http://www.asf.toscana.it/images/stories/pubblicazioni/ecim2012/22/m-c-giuliano.pdf
Recent insights into the role of innate immunity in the intestinal tract underline that role of specific receptors and specialized immunity cells is the basis of tolerance to a food and microrganism. Food adverse reactions can be quite often the cause of reflux acid symptoms and IBS. Recently eosinophilic oesophagitis has been recognized as cause of chronic GORD symptoms despite PPI therapy. On our experience, we have been recognizing reflux acid symptoms and chronic diarrhoea due to food adverse reactions when every specific diagnostic exam has been unable to demonstrate any remarkable abnormality. Food adverse reactions is responsible for increase in cytokines and histamine, serotonin and nitric oxide production. Nitric oxide is also neuromediator of TLOR and participates in regulating interdigestive motility complex phase III. In many cases of IBS syndrome does exist evidence of triptase increase; further in large bowel mucosa we notice many mastocites which contain many granules rich in histamine and are near to the intestinal nerves. We report retrospective study conducted in the last two years about elimination diet in fifty patients (25 patients with acid reflux symptoms; 25 patients with chronic diarrhoea). The elimination diet was formulated on the basis of food adverse reactions emerged by IGG4 Food Intolerance. None of the 25 GERD patients was on proton pump inhibitor or antiacid therapy either at the time of the test or during three months of exclusion diet (GERD control group13 pts). IBS patients were taking at the time of test metoclopramide or loperamide tablets without any good improvement. IBD and particularly microscopic colitis had been excluded by colonoscopy and histological colonic biopsies. The specific exclusion diet proved to be effective for ameliorating symptoms in Gerd and IBS patients. After three months, going on elimination diet, we used reintroduction diet to assess any symptomatology recurrence and then specific SLIT for other three months. After one meal without dietary restriction was allowed once a week.We increased one meal, without dietary restriction, a week for every month till to reach six meals a week. Rarely we stopped our schedule. A total period of 12 months was necessary to recover food tolerance. Food adverse reaction is more often mediated by IGG antibodies than IGE; IGG4 food intolerance test should be requested every time we don’t improve patient’s symptoms by therapy and realize the exact nature of symptomatology.
http://www.europeanintegrativemedicinejrnl.com/article/S1876-3820(12)00720-2/fulltext
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