Archive for gennaio, 2018

Decreto Lea, cambiano regole per molte esenzioni …

da http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/decreto-lea-cambiano-regole-per-molte-esenzioni-disagi-per-i-pazienti-\ 

15 Gennaio 2018

Decreto Lea, cambiano regole per molte esenzioni, disagi per i pazienti

Articolo di Mauro Miserendino

Il ministero della Salute fa luce sui nuovi livelli essenziali di assistenza con una nota del 7 novembre 2017, esplicativa del decreto Lea, che attiene i compiti dei medici e le nuove esenzioni. Nei pacchetti per i malati cronici, il decreto espunge esami prima esenti quali complemento e clearance della creatinina ma ne aggiunge nuovi (es. densitometria ossea nelle patologie reumatiche). Arriverà un nuovo decreto per fissare la durata minima dell’attestato di cronicità, ma per le nuove patologie inserite nei Lea l’esenzione avrà durata illimitata. Un altro decreto dovrà definire le nuove tariffe degli esami in gravidanza. Le regioni stanno recependo ma segnalano disagi.
Obblighi del medico – Le condizioni di erogazione ora sono limitate a poche prestazioni. Il medico deve inserire il numero di nota specifico e il quesito diagnostico per esteso se prescrive densitometria ossea, laser ad eccimeri per la miopia, radio e adroterapia, indagini genetiche sui tumori (fenotipizzazioni e seno), sulle mutazioni e in vista di trapianti d’organo. Negli altri casi restano le indicazioni di appropriatezza, semplici suggerimenti per i quali le note associate, che sono pure cambiate di numero, non vanno più inserite. Anche lo specialista deve esplicitare il quesito diagnostico e, se servano, nota e condizione di erogabilità; se è libero professionista lo deve fare su ricetta bianca inserendo codice fiscale, numero di iscrizione all’ordine e provincia di riferimento. Nel trascrivere, mmg o pediatra barreranno la casella S di “suggerito”.
Esenzioni – L’ipertensione è differenziata in base al danno d’organo. Se c’è, il codice è 0031, se non c’è è 0A31, le Asl dovranno dire agli assistiti di presentare documentazione clinica di danno d’organo. Poi dovranno informare i pazienti con favismo che la patologia, che ha manifestazioni solo acute, è stata esclusa dal gruppo delle anemie ereditarie e non dà più diritto a esenzione. Tra le “esenti” entrano sei nuove cronicità: sindrome da talidomide, osteomielite cronica, patologie renali croniche, rene policistico autosomico dominante, endometriosi moderata e grave, broncopneumopatia cronico ostruttiva moderata, grave e molto grave. Passano da malattie rare a croniche sindrome di Down, celiachia, sindrome Klinefelder e connettiviti indifferenziate; chi è esente mostrerà l’esenzione vecchia finché le Asl non aggiorneranno gli elenchi. Passano da malattie croniche a rare sclerosi sistemica progressiva e miastenia grave. La sindrome di Kawasaki è fatta rientrare nelle affezioni del sistema circolatorio 0A02-0B02-0C02. Per quattro sindromi (Riley Day, Moebius, Schinzel Gladion e Reifenstein) scompare il codice di esenzione e rientrano in nuovo gruppo: le Asl devono convocare gli assistiti e attribuire il codice. Le regioni che hanno attribuito propri codici d’esenzione per malattia rara dovranno uniformarsi ai codici fissati a livello nazionale. In protesica molti dispositivi da “su misura” (elenco 1) passano a “industriali” (elenco 2) e in tal caso si distinguono fra attivabili da tecnico (2° da carrozzine ad apparecchi acustici) o pronti per l’uso (2b, respiratori, passeggini, seggioloni). Gli accertamenti medico legali di invalidità, cecità, sordità civili e della condizione di handicap restano non soggetti a ticket.
Disagi nelle regioni -«Da noi -spiega Erasmo Bitetti responsabile comunicazione Fimmg Basilicata – per effetto dell’adozione dei nuovi LEA da parte della Regione (per la sola parte relativa ad esenzioni per patologia cronica e rara) dal 1 gennaio 2018 il Cup regionale non accetta più le ricette con i codici univoci 002 e 031 La Basilicata le aveva introdotte a luglio, ma la circolare ora dice che occorre attendere il nuovo tariffario nazionale.
E ancora: alle SW house il recepimento-lampo della circolare non ha dato tempo di modificare le codifiche, e ciò crea disagi specie sull’ipertensione che in base alla nuova normativa va differenziata con danno d’organo e senza. I pazienti ipertesi e con malattie cardiovascolari con ricette ante-entrata in vigore della nota hanno avuto problemi con il Cup che non ha potuto prenotare loro gli stessi esami che in passato. Ancora: la “transcodifica delle reti per le malattie rare” non è aggiornata sui centri di riferimento delle Asl lucane. Per le patologie croniche migrate nell’elenco delle patologie rare e viceversa i responsabili dell’azienda sanitaria di Matera valutano di sostituire d’ufficio i codici di esenzione dandone contestuale comunicazione ai pazienti. Stop invece alle nuove esenzioni in gravidanza: la Basilicata aveva recepito a luglio 2017 i nuovi Lea (DGR n. 660 del 30/6/2017) ma la circolare rimanda l’adozione all’approvazione del nuovo tariffario nazionale».

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16 gennaio 2018 at 08:04 Lascia un commento

novità sulle visite fiscali 2018

La richiesta di visita di controllo
 
Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale  fin dal primo giorno di malattia, tramite l’INPS per un controllo tempestivo domiciliare tramite i suoi medici. La visita può essere disposta anche direttamente dall’Inps, su propria iniziativa, secondo le modalità predefinite da questo stesso Ente.
 
Visita fiscale, più volte anche nei festivi
 
La visita fiscale può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva”, anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. Per contrastare l’assenteismo, il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5). Esempi classici sono l’assenza del lunedì, del giorno successivo alla scadenza ferie o quello dopo la giornata di riposo, una carrellata ben nota alla P.A. o alle Aziende Private. Con le nuove disposizioni, la visita fiscale può essere “ripetitiva” e quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia. Fino a ieri, dopo l’arrivo del medico ci si sentiva liberi di uscire di casa liberamente (se naturalmente l’infermità era fittizia) perché ormai si era superato lo scoglio del “controllo”.
 
Fasce orarie di reperibilità
 
Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni le fasce orarie di reperibilità, con obbligo quindi di non allontanarsi dal domicilio dichiarato, vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. L’obbligo di restare a casa, reperibili, vale  anche per i giorni non lavorativi e festivi. Il decreto non si “adegua” dunque alle osservazioni formulate da palazzo Spada e lascia invariate le vecchie fasce orarie per i controlli per l’accertamento delle assenze dal lavoro per malattia, non operando l’auspicata armonizzazione con i lavoratori del comparto privato. Il Consiglio di Stato, esaminando il decreto attuativo della riforma Madia, nel settembre dello scorso anno, aveva sollevato varie osservazioni, tra cui quella di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore). Alla risposta della funzione pubblica, secondo la quale la riduzione delle ore di accertamento avrebbe ridotto “l’incisività della disciplina dei controlli”, i giudici amministrativi avevano ribattuto che si trattava di una valutazione “prettamente quantitativa”. Ma le osservazioni non sono state accolte e tutto, quindi, dal punto di vista degli orari, rimane come prima.
 
Esclusione della reperibilità
 
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da:
 
– patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita;
 
– beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E (egualmente fatta di elencazione di malattie superinvalidanti con assegno di superinvalidità);
 
– stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.
 
Non sono più comprese, quindi, tutte quelle infermità più ricorrenti, come  sindrome ansiosa,  bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre di minore gravità che , riconosciute dipendenti da causa di servizio,  consentivano di potersi assentare al riparo dello spauracchio del medico fiscale.
 
Modalità della visita
 
Il medico fiscale, redatto il verbale di accertamento con la valutazione circa la capacità o incapacità lavorativa riscontrata, lo trasmette all’Inps per via telematica che, con lo stesso sistema lo trasmette al Datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del dipendente.
 
Domicilio dichiarato
 
E’ compito del dipendente ammalato comunicare all’Ufficio dove presta servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove resterà reperibile. L’Ufficio ne darà comunicazione immediata all’Inps per quanto di competenza e per evitare di inviare il medico fiscale ad un indirizzo sbagliato.
 
Assenza alla visita fiscale
 
Se il medico fiscale non troverà presente il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di Lavoro e lascerà, al domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente trovato assente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile.
 
Contestazione dell’esito della visita fiscale
 
Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, dovrà eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l’Inps e inviterà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.
 
Rientro anticipato con nuovo certificato
 
In presenza di guarigione anticipata rispetto alla precedente prognosi, il medico attestante l’iniziale infermità (o altro, in caso di sua assenza) dovrà predisporre un nuovo certificato di anticipata guarigione.

13 gennaio 2018 at 11:13 Lascia un commento