Certificati di malattia da parte dei Medici di strutture pubbliche e convenzionate
23 gennaio 2014 at 08:21 3 commenti
Problema purtroppo ancora irrisolto, nonostante le normative già abbastanza chiare, sul rilascio dei certificati di malattia da parte dei medici delle Strutture Pubbliche e di quelle Convenzionate al momento della dimissione o dopo visita specialistica, con consegnuenti gravi disagi per il cittadino.
E’ bene ricordare quindi che il Medico Specialista di Struttura Pubblica o Convenzionata con il SSR non può rifiutare di rilasciare il certificato di malattia (sia esso in formato cartaceo o telematico) per il paziente al momento della dimissione, per non creare con il suo rifiuto diversi problemi, primo fra tutti il disagio per il paziente appena dimesso, il quale – anziché tornare a casa – deve recarsi dal Medico di Famiglia e far la fila in sala d’attesa al fine di essere visitato nuovamente solo per ottenere il rilascio di una certificazione che – per obbligo sia di legge che deontologico – deve essere rilasciata dalle strutture sia pubbliche che convenzionate al momento della dimissione o dal medico che ha effettuato la consulenza Specialistica e ne ha ritenuto necessario il riposo lavorativo, oltre al danno economico che talora ne può derivare da questa omissione.
A tal proposito infatti si ricorda che:
- che la certificazione di malattia non può essere demandata al Medico di Medicina Generale, nel caso specifico impropriamente definito Medico Curante, in quanto sec. la circ. n. 134383/1981 nota 20 – circ. n. 99/1996), per Medico Curante deve intendersi: sia il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica, che il medico specialista il medico di accettazione ospedaliero, il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate con le regioni, il medico universitario, il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza, il medico di continuità assistenziale, cioe’ tutte le figure che assumono in cura il paziente sia anche per motivi di urgenza o di specialità clinica; pertanto nel caso di dimissioni da struttura convenzionata la certificazione deve essere rilasciata dal medico della struttura che ha visitato il paziente o ha erogato la prestazione sanitaria ed ha in cura il paziente per la sua specialità. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5975
- che il lavoratore nel caso in cui il certificato di dimissione non contenga alcuna indicazione sulla prognosi (convalescenza, riposo ecc.),rivolgendosi per la certificazione al proprio MMG, perderà la corresponsione dell’indennità di amministrazione, regime economico più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute a ricovero ospedaliero” e l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero. L’indennita’ di amministrazione che viene riconosciuta solo nei casi di convalescenza post-ricovero certificati dalla struttura che lo dimette (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 modif. dall’art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001) http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/ministeri/contratti/853-ccnl-integrativo-al-ccnl-del-16-5-1995#ALLEGATO%20A
- che il Codice deontologico stabilisce per il medico una serie di precisi obblighi concernenti la certificazione: – Obbligo del rilascio del certificato su richiesta del paziente e direttamente al paziente medesimo: Il medico non può rifiutare la consegna diretta al paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni. … Il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. … Il certificato contiene, inoltre, un giudizio clinico che si forma sulla base dei dati rilevati e indicati e che si compone di diagnosi e prognosi.
- che il foglio di dimissione contenente, oltre a diagnosi e prognosi, altre informazioni sensibili sulle cure praticate, i farmaci somministrati e prescritti ed i suggerimenti per i successivi controlli, a norma del Codice privacy vigente ed in base ai principi di “pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate” non può essere inviato all’INPS nè, tanto meno, al datore di lavoro. http://www.ordinemedicilatina.it/node/23696
- Infine, che e’ ancora possibile che al dipendente venga rilasciata tale certificazione in forma cartacea al posto della trasmissione telematica del certificato di malattia, anche su foglio bianco intestato, purche’ contenga tutti i dati del paziente, la residenza, eventuale domicilio temporaneo ed i giorni di prognosi, in duplice copia (una con diagnosi e l’altra senza diagnosi per il datore di lavoro). I datori di lavoro devono accettare il certificato anche in cartaceo ed eventualmente sarà poi loro cura segnalare all’INPS la struttura ed il Medico certificante non ancora attrezzati per l’invio telematico. http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/certificati-di-malattia-online/quesiti-frequenti-faq.aspx
- La stessa AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) Regione Sicilia, con la circolare 139/11 del 24-2-2011 ( aiop ), ribadisce che – in attesa dell’adozione di misure ad hoc per l’invio telematico – il certificato di malattia per il paziente dimesso o visitato presso le strutture convenzionate, venga ancora rilasciato in cartaceo e che trattasi di documento differente dal foglio di dimissione.
Scarica il modulo del certificato da compilare in cartaceo:certificato di malattia cartaceo se sprovvisti di credenziali per il telematico o collegamento al sito
1. Maria Concetta Giuliano | 11 giugno 2014 alle 08:34
http://www.doctor33.it/mmg-rischia-se-ospedale-non-invia-certificato-di-malattia-da-fimmg-pressing-sulle-regioni/politica-e-sanita/news-51592.html “..Il collega ospedaliero ha l’obbligo da codice deontologico di certificare ove richiesto. E oggi ha la facoltà di rivendicare il suo ruolo di curante e le sue responsabilità con la certificazione, che tra l’altro in tutta Italia va ormai fatta online anche in ospedale (come da legge 9 agosto 2013, n. 98) Ove non si possa procedere altrimenti a formare rapidamente un certificato, si può compilare un modello cartaceo. L’alternativa a che ciascuno faccia il suo? Un medico di famiglia che in caso malaugurato di contenzioso si sentirà chiedere sia dal giudice sia dall’Asl di fatti e circostanze che non conosce. E che accadrà? I pazienti sono diversi, in nessun intervento chirurgico esiste una prognosi stabilita…”.
2. Maria Concetta Giuliano | 22 giugno 2014 alle 06:51
Dal 2014 certificazione di malattia obbligatoriamente on line e collegata alla scheda di dimissione ospedaliera.
Lo prevede il decreto interministeriale firmato da Salute, Lavoro ed Economia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: Inps e Sac (Sistema di accoglienza centrale, il portale web della certificazione digitale) hanno tempo fino al giugno del 2014 per aggiornare le loro piattaforme, le Regioni invece possono lavorare fino al marzo del 2014 per dotare ospedali e strutture di hardware e software. Ma oltre alle scadenze, dal decreto arrivano anche indicazioni sull’assetto del sistema: per quanto riguarda i ricoveri, per esempio, l’azienda sanitaria comunica al Sac l’avvio della degenza e riceve dall’Inps un numero di protocollo unico (detto Pucir), che identifica la pratica e ne consente l’eventuale visione da parte di lavoratore e datore. Alla dimissione, il medico richiama la comunicazione attraverso il Pucir e certifica diagnosi più prognosi per la convalescenza. Il Sac riceve l’aggiornamento e l’Inps emette un nuovo protocollo (stavolta chiamato Puc) che permette la stampa dell’attestato da consegnare al paziente in dimissione.
3. marketingmedicina | 1 settembre 2014 alle 07:37
Nice and sugestive article. Great job.
http://www.clinica-privata.ro/