Archive for agosto, 2012
Scuola Nazionale di Omeopatia Clinica e Medicina Integrata – SIOMI
SCUOLA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA DECRETO N° 1019, MARZO 2012
La Scuola di Omeopatia Clinica SIOMI
♦ E’ finalizzata all’insegnamento della medicina omeopatica in un percorso diagnostico e terapeutico di Medicina Integrata.
♦ Utilizza un metodo didattico che permette di acquisire conoscenze progressivamente più complete e di immediata applicazione nella pratica clinica.
♦ E’ espressione della cultura indipendente della SIOMI, tesa a promuovere l’integrazione dell’omeopatia nella medicina contemporanea secondo i concetti della Medicina Integrata promossi dalla Società fin dal 1999.
Tutti i docenti sono medici con esperienza più che ventennale di insegnamento e di pratica dell’omeopatia
CREDITI ECM CON VERIFICA ANNUALE DELLA FORMAZIONE
Responsabile Scientifico Simonetta Bernardini
Coordinatore Didattico Nazionale Italo Grassi
Responsabile FAD Gino Santini
Scarica i programmi, il calendario e le sedi da qui: scuola_SIOMI_brochure_2013
Prescrizione ed erogazione del primo ciclo di terapia al periodo immediatamente successivo alla visita specialistica ambulatoriale
GURS Sicilia: primo ciclo terapia vis. spec. GURS 24-08-2012
Estensione dell’erogazione da parte delle aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere universitarie e istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, del primo ciclo di terapia, già in vigore per il periodo immediatamente successivo alle dimissioni da ricovero ospedaliero, anche al periodo immediatamente successivo alla visita specialistica ambulatoriale.
… Art. 1
Al fine di assicurare la continuità terapeutica, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico estendono l’erogazione del primo ciclo di terapia, già in vigore per il periodo immediatamente successivo alle dimissioni da ricovero ospedaliero, anche al periodo immediatamente successivo alla visita specialistica ambulatoriale.
Art. 2
La durata massima del primo ciclo terapeutico immediatamente successivo alle dimissioni dal ricovero o alla visita specialistica ambulatoriale deve corrispondere a quella assicurata da una confezione integra del farmaco o dei farmaci prescritti o da multipli di essa nel caso di confezioni monodose e comunque per una durata massima di terapia non superiore a trenta giorni.
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