Certificati online, il segretario dello SMI di Benevento denuncia alla Procura i medici ospedalieri

23 giugno 2011 at 17:05 Lascia un commento

da Merqurio Dottnet

http://www.dottnet.it/articolo.aspx?id=8879&an=354406&tag=31609589&num=2656&pos=461&cnt=1

22/06/2011

Il segretario provinciale (Benevento) dello SMI, Antonio Catalano, ha denunciato (http://www.dottnet.it/public/content/Documento/LETTERA_certificati_ospedaleRUMMO.pdf) alla Procura della Repubblica il comportamento dei medici dell’Ospedale Rummo del capoluogo sannita, che per la certificazione online rinviano il paziente al medico di famiglia, creando pertanto problemi sia al paziente che al professionista. Lo Studio Costantino, composto da esperti avvocati in materia, ha svolto un’approfondita analisi della normativa che andrà in vigore dal prossimo 13 settembre che coinvolgerà anche i privati. Come abbiamo già accennato, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2011, è stata pubblicata la recente circolare congiunta n. 4 del 18 marzo u.s., mediante la quale il Ministro del Lavoro e il Ministro della Funzione pubblica hanno fornito ulteriori indicazioni in merito alle nuove modalità di trasmissione dei certificati di malattia. L’invio telematico delle attestazioni di malattia, pur essendo stato previsto per la prima volta dall’art. 1 comma 149 l. 311/2004, è rimasto per lungo tempo non operativo in attesa delle necessarie indicazioni da parte dei ministeri preposti, le quali sono state fornite solamente con d.m. 26 febbraio 2010.

Tale decreto, integrato dalle successive istruzioni Inps, ha chiarito le modalità tecniche di accesso e di utilizzazione del sistema di trasmissione telematica, prevedendo che i medici convenzionati con il SSN o dipendenti di una struttura sanitaria pubblica, salvo casi di forza maggiore, non possano più rilasciare certificati di malattia cartacei, essendo invece tenuti ad attestare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti unicamente in forma telematica. Il certificato rilasciato in tal modo, diviene immediatamente disponibile per l’Inps, al quale, pertanto, il lavoratore non è più tenuto ad inviare alcuna copia cartacea dello stesso. Inoltre, anche il datore di lavoro – facendone richiesta – può ricevere on line gli attestati di malattia dei dipendenti, sia accedendo direttamente (o per mezzo del proprio consulente del lavoro) all’apposita sezione del sito istituzionale dell’Inps, sia mediante ricezione attraverso la casella di posta elettronica certificata. Ai sensi del decreto in questione, tuttavia, tale modalità non è affatto obbligatoria per i datori di lavoro; ed infatti l’art. 4 precisa che “il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione”. In tale contesto, tuttavia, è successivamente intervenuto anche l’art. 25 l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro), il quale – estendendo al settore privato le disposizioni “per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia” stabilite per il pubblico impiego dall’art. 55-septies d.lgs. 165/2001 – ha, di fatto, creato una sorta di “pasticcio” giuridico, atteso che l’art. 55-septies cit., inserito nel T.U. sul pubblico impiego nelle (lunghe) more dell’approvazione del collegato lavoro, a sua volta prevede l’estensione ai dipendenti pubblici delle “modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente”. Per quanto sopra, la maggioranza degli interpreti pronunciatisi sul punto, ha ritenuto che tale ultima disposizione non abbia modificato il previgente sistema di trasmissione dei certificati, e che, in particolare, resterebbe fermo l’obbligo dei lavoratori privati di presentare al datore di lavoro la copia cartacea dell’attestato di malattia, salvo il caso di adesione al sistema telematico (cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 2/2011). Tale impostazione, tuttavia – ancorché assolutamente preferibile alla luce dell’anomala tecnica legislativa utilizzata – non è stata condivisa dalla circolare in esame, la quale – ritenendo obbligatoria la suddetta adesione – ha stabilito un termine massimo di tre mesi (decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta della circolare medesima), entro il quale i datori di lavoro privati dovranno ottenere le credenziali di accesso, al fine di ricevere i certificati medici con modalità on line. Di conseguenza, secondo tale (criticabile) interpretazione ministeriale, al termine del suddetto periodo transitorio – e cioè a decorrere dal prossimo 13 settembre (e non 18 giugno, come erroneamente indicato dalla totalità dei commentatori, i quali hanno preso come riferimento la data di emanazione della circolare e non quella di pubblicazione) – i datori di lavoro non potranno più pretendere dai lavoratori l’invio della copia cartacea dell’attestazione, ma unicamente potranno ottenere dagli stessi la comunicazione del “numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico”. Nondimeno, la circolare precisa che “nel caso in cui il medico non proceda all’invio on line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea”, il lavoratore è tenuto a presentare “l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’INPS, secondo le modalità tradizionali”. Tale specificazione riguarda sia i casi di impossibilità del medico di trasmettere on line il certificato, sia l’ipotesi in cui il medico non sia convenzionato né dipendente del SSN e, pertanto, non abbia richiesto l’accreditamento al sistema telematico.  A tal riguardo, infatti, si segnala che l’Inps, con circolare n. 21 del 31 gennaio 2011 – contraddicendo le prime interpretazioni ministeriali (cfr. Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, circolare del 20 ottobre 2010) – ha ritenuto che il collegato lavoro non abbia in alcun modo inciso sulla possibilità dei lavoratori privati “di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa” e, pertanto – sebbene l’art. 25 l. 183/2010 estenda espressamente al settore privato le modalità di rilascio dei certificati medici previste per il pubblico impiego – deve ritenersi che tali medici potranno continuare a certificare le malattie dei dipendenti (su ricettario privato) senza incontrare le limitazioni di frequenza (due episodi morbosi nello stesso anno) e di durata (10 giorni) vigenti per i dipendenti della p.a. Inoltre, il suddetto istituto previdenziale (con messaggio n. 9197 del 2 aprile 2011) ha altresì precisato che nell’attuale sistema di trasmissione telematica dei certificati medici, “permangono alcune obiettive situazioni di tipo tecnico e/o procedurale come, ad esempio, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all’invio telematico, nei quali casi la trasmissione on line della certificazione di malattia non risulta possibile”; in tali ipotesi, l’Inps ha ritenuto che le proprie sedi territoriali debbano continuare ad accettare “la certificazione di malattia pervenuta in formato cartaceo”. Evidentemente, pertanto, nei suddetti casi le strutture – anche successivamente al periodo transitorio previsto dalla circolare n. 4/2011 – dovranno  continuare a ricevere certificati medici cartacei, secondo le modalità sinora utilizzate.

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