tempi di attesa e prescrizioni sanitarie

10 settembre 2010 at 12:46 Lascia un commento

Si segnala quanto richiesto dall’Assessore della Sanità, On. Massimo Russo, con Decreto Regione  Sicilia per le Prescrizioni Sanitarie, al fine di ridurre i tempi di attesa per le visite e le prestazioni sanitarie, ed individuare eventuali sprechi in base alla tipologia ed alla entità delle prescrizioni indotte.

( http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g10-38/g10-38.pdf  – pag. 38 “DECRETO 12 agosto 2010”)

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI

1. I soggetti prescrittori preposti all’uso del ricettario unico regionale sono i seguenti:

• MMG e PLS;

• medici specialisti ambulatoriali interni;

• medici di continuità assistenziale;

• medici ospedalieri;

• medici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei Policlinici universitari.

2. Su ogni prescrizione di prestazione specialistica ambulatoriale effettuata su ricettario unico regionale deve essere riportata:

a. la formulazione della diagnosi o del quesito diagnostico;

b. la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica, limitatamente, in atto, alle prestazioni critiche riportate in appendice;

c. l’indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista.

Nello stabilire il livello di priorità i medici prescrittori devono riferirsi agli elementi individuati nell’accordo Stato-Regioni dell’11 luglio 2002 e ribaditi nel decreto 17 novembre 2009:

1) severità del quadro clinico (incluso il sospetto diagnostico);

2) prognosi (quoad vitam o quoad valitudinem);

3) tendenza al peggioramento a breve;

4) presenza di dolore e/o di deficit funzionale;

5) implicazioni sulla qualità di vita;

6) casi particolari che richiedono di essere trattati in un tempo prefissato;

7) speciali caratteristiche del paziente che possono configurare delle eccezioni, purché esplicitamente dichiarate dal medico prescrittore.

Da questi elementi scaturiranno le attribuzioni della priorità da parte del Medico prescrittore, che comporteranno inoltre da parte delle strutture erogatrici l’attivazione di agende di prenotazione differenziate:

– prestazione di emergenza-urgenza = va sempre indirizzata in pronto soccorso;

– prestazione di tipo U (urgente) = entro 24-48 ore;

– prestazione di tipo B (breve) = entro 10 giorni;

– prestazione di tipo D (differibile) = entro 30 giorni;

– prestazione di tipo P (programmata) = prestazione programmata.

3. Il medico che effettua una prescrizione, nel caso in cui non utilizzi il ricettario unico regionale, a partire dall’1 ottobre 2010, deve apporre su ogni prescrizione effettuata:

a. la firma;

b. il proprio timbro indicante nome e cognome, sigla della provincia sede dell’ordine professionale e n. di iscrizione all’Ordine (es: Mario Rossi – RG 10773).

c. la data della prescrizione;

d. se operanti in una struttura, la denominazione della stessa.

4. Nel caso in cui un soggetto prescrittore utilizzi il ricettario unico regionale e segnali la prescrizione come “suggerita”, dovrà trascrivere nel “campo a disposizione delle regioni” (all. 2 ter al disciplinare tecnico del decreto ministeriale 17 marzo 2008) della ricetta, il n. di iscrizione all’Ordine, preceduto dalla sigla Provincia sede dell’Ordine professionale, del soggetto che ha stilato la prescrizione “inducente”.

5. Le aziende sanitarie provinciali sono tenute ad effettuare il monitoraggio e controllo delle prescrizioni specialistiche effettuate presso le strutture pubbliche e private accreditate al fine di verificare l’appropriatezza delle prescrizioni e l’adesione alla normativa.

Si raccomanda pertanto ai cittadini che devono effettuare visite specialistiche (anche se di controllo o successive alla prima):

  1. di recare con sé tutte le indagini e la terapia effettuate – onde evitare inutili ripetizioni di indagini o terapie
  2. di richiedere al Medico Specialista, sprovvisto di ricettario regionale, la compilazione corretta con i dati del paziente, diagnosi, data, struttura ove opera e timbro con il proprio nome, cognome, sigla della Provincia e n. di iscrizione all’Ordine.
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